Basta che le imprese abbiano sostenuto le spese in tale periodo temporale e inoltre abbiano rispettato tutti gli altri requisiti previsti dalle recenti disposizioni di favore.

Ammesso l’utilizzo in compensazione dei bonus gas ed energia in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme in materia, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, cui si riferisce il credito d’imposta spettante, siano sostenute, secondo i criteri contenuti nell’articolo 109 del Tuir, in questo trimestre e tale circostanza sia documentata mediante fattura d’acquisto. È la precisazione contenuta nella Faq pubblicata oggi, 11 aprile 2022, sul sito dell’Agenzia.
I decreti “Energia” (articolo 15 del Dl n. 4/2022, articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022, articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022), precisa la risposta alla Faq, con cui il legislatore ha previsto i contributi sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas ed energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, non contengono specifiche previsioni che precludano l’utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del trimestre di riferimento.