Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Soggetti Beneficiari:I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di […]

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

Soggetti Beneficiari:
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

  • soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
  • imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.
    Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Entità e forma dell’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022.

In sintesi:

Settori: Agricoltura, Commercio, Industria, Servizi, Turismo

Territorio: Tutto il territorio italiano

Destinatari: Grande Impresa, PMI e Micro impresa

Tipologia di aiuto: Contributo a fondo perduto, Finanziamento Agevolato

Investimenti spesati: Assunzione personale, Impiantistica/Opere Edili, Sviluppo/Innovazione, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili

Data di apertura: 11/04/2022 12:00

Scadenza: 11/07/2022 (o prima in caso di esaurimento delle risorse)