L’art. 5 del D.L. n. 17/2022 (decreto energia) prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale.

Soggetti beneficiari:

Si considera impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Entità e forma dell’agevolazione:

Il contributo è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Attività finanziabili e spese ammissibili:

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

In sintesi:

Settori: Industria

Territorio: Tutto il territorio nazionale

Destinatari: Grande impresa, PMI e Micro Impresa

Contributo: Credito d’imposta

Investimenti spesati: Sostegni