Credito d’imposta finalizzato ad attenuare gli effetti della decisa impennata dei prezzi energetici in favore delle imprese “energivore”.

Soggetti beneficiari:

Si considerano “energivore” le imprese ad alto consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017:

A. Le società che operano nei settori dell’allegato 3 delle linee guida CEE;

B. Le società che operano nei settori dell’allegato 5 delle linee guida CEE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%;

C. Le società che non rientrano in quelle di cui alle lett. A e B, ma che sono ricomprese negli elenchi delle società a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2013 e 2014 dal CSEA.

Entità e forma dell’agevolazione:

Il bonus è riconosciuto:

  • alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
  • anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Attività finanziabili e spese ammissibili:

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

In sintesi:

Settori: Agricoltura, Artigianato, Industria

Territorio: Tutto il territorio nazionale

Destinatari: Grande impresa, PMI e Micro impresa

Tipologia di aiuto: Credito d’imposta

Investimenti spesati: Sostegni